Con Risoluzione 5 febbraio 2008, n. 33, l’Agenzia delle Entrate, nel rispondere al quesito di un Comune, ha chiarito che le agevolazioni fiscali per la riqualificazione del risparmio energetico (detrazione del 55%) non sono applicabili anche ai Comuni.
In particolare, l’Agenzia ha evidenziato che la detrazione non può essere applicata agli enti locali in quanto non assoggettabili ad IRES ai sensi dell’art. 74, TUIR.
Fonte: www.seac.it
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