E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale 6 marzo 2008, n. 56, il Decreto 11 febbraio 2008 con il quale il Ministro dell’Economia e delle Finanze ha semplificato gli obblighi di annotazione separata dei componenti di reddito rilevanti ai fini degli studi di settore. In particolare, il Decreto dispone quanto segue:
- i contribuenti che esercitano due o più attività di impresa, ed almeno per una sono approvati gli studi di settore, annotano separatamente i ricavi relativi alle diverse attività esercitate, e quelli derivanti dall’attività di vendita di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso. Gli studi di settore si applicano ai contribuenti che svolgono in maniera prevalente le attività indicate nei relativi decreti di approvazione. In caso di esercizio di più attività d’impresa, per attività prevalente, con riferimento alla quale si applicano gli studi di settore, si intende quella da cui deriva nel periodo d’imposta la maggiore entità dei ricavi;
- per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007, nei confronti dei soggetti che esercitano due o più attività d’impresa non rientranti nello stesso studio ed i cui ricavi derivanti da attività non considerate prevalenti superano il 20% del totale ricavi, i risultati che derivano da GERICO non potranno essere usati in sede di accertamento. A regime, ossia dal 2008, tale percentuale sarà elevata al 30%;
- i risultati derivanti dall’applicazione degli studi di settore sono utilizzati solo per la selezione delle posizioni soggettive da sottoporre a controllo con le ordinarie metodologie.
Fonte: www.seac.it
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