Con Risoluzione 23 giugno 2008, n. 261, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che per i beni assegnati nello scioglimento agevolato delle società non operative, ai fini della determinazione delle imposte sui redditi d’impresa, per ogni tipologia di bene immobile si può fare riferimento al criterio catastale, anche se si tratta di fabbricati non abitativi.
Secondo l’Amministrazione finanziaria, quindi, ai fini della determinazione del reddito relativo alla fase di liquidazione, la plusvalenza derivante dall’assegnazione dell’immobile si può calcolare come differenza tra il valore catastale e il costo fiscale, indipendentemente dalla tipologia cui appartiene.
Fonte: www.seac.it
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