Con Sentenza 28 gennaio 2009, n. 2030, la Corte di Cassazione ha stabilito che l’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) trova applicazione anche quando l’attività del titolare risulta insostituibile sia giuridicamente (per le firme) che per la clientela.
Secondo i giudici, infatti, il fatto che i collaboratori del titolare non sarebbero in grado di mandare avanti l’attività non fa venir meno il requisito “dell’autonoma organizzazione” richiesto ai fini dell’assoggettamento all’imposta.
Fonte: www.seac.it
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