Con la Risoluzione n. 117 del 5 novembre 2010, l’Agenzia delle Entrate si è occupata della questione della rilevanza fiscale dei costi provvisori sostenuti dall’appaltatore nei confronti dei subappaltatori, nel caso di opere pluriennali.
Tale questione si è posta soprattutto a seguito dell’emanazione della Risoluzione n. 260 del 2009, nella quale l’Agenzia aveva evidenziato che, nel rapporto tra committente ed appaltatore, solo i corrispettivi liquidati in via definitiva costituiscono costi fiscalmente rilevanti per il committente. La rilevanza fiscale subentra, infatti, nel periodo d’imposta nel quale interviene l’accettazione definitiva dell’opera da parte del committente. Nel ragionamento esposto dall’associazione che ha richiesto la consulenza giuridica all’Agenzia, da ciò deriverebbe che, mentre da un lato, alla luce del principio contabile OIC n. 23, l’appaltatore dovrebbe determinare il valore delle rimanenze tenendo conto anche della parte dei costi relativi al subappalto sostenuti nel periodo d’imposta (ossia dei SAL liquidati al subappaltatore in via provvisoria), dall’altro non potrebbe dedurre fiscalmente i costi medesimi, in quanto non ancora intervenuta l’accettazione definitiva dell’opera.
L’Agenzia delle Entrate, nella Risoluzione n. 117/2010, richiama l’art. 93 del TUIR che disciplina, dal punto di vista fiscale, le rimanenze finali di opere, forniture e servizi di durata ultrannuale, prevedendo una valutazione in base al corrispettivo. In particolare, l’utile complessivo della commessa viene ripartito nei vari esercizi in cui si esplica l’attività produttiva in funzione dell’avanzamento dell’attività stessa. L’articolo 93, però, non dice nulla riguardo al criterio da seguire per la determinazione del grado di avanzamento dell’attività produttiva.
Nel silenzio della norma, si ritiene che debba essere seguito il criterio del “costo sostenuto” previsto dal principio contabile OIC n. 23 suddetto, secondo il quale lo stato di avanzamento dell’opera debba essere determinato in base al rapporto tra i costi sostenuti ad una certa data (compresi i costi relativi al lavoro affidato ai subappaltatori) ed i costi totali stimati.
Attraverso l’applicazione dell’art. 93 acquistano, pertanto, rilevanza fiscale i costi relativi ai SAL liquidati in via provvisoria dall’appaltatore al subappaltatore (costi del subappalto) in quanto concorrono alla valutazione delle rimanenze finali delle opere ultrannuali, nonostante non vi sia stato il collaudo definitivo dell’opera. In più, l’Agenzia richiama il predetto principio contabile nella parte in cui prevede che tra i costi della produzione vanno rilevati anche i costi riferibili ad opere ultrannuali, sostenuti nell’esercizio, in esecuzione dell’opera, compresi i subappalti, attribuendo, pertanto, rilevanza al lavoro dei subappaltatori anche dal lato dei componenti negativi di reddito.
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