Con Sentenza 8 luglio 2009, n. 16023, la Corte di Cassazione ha stabilito che i crediti e le ritenute erroneamente non dedotti nel periodo d’imposta precedente non possono essere riportati in dichiarazione dei redditi dell’anno successivo.
Secondo i giudici, infatti, in caso contrario verrebbe violato il principio di competenza/autonomia dei singoli periodi d’imposta. Tale conclusione, tuttavia, a detta della Corte non comporta una doppia imposizione in quanto al contribuente è riservata l’opportunità di richiedere il rimborso degli importi in esame.
Fonte: www.seac.it
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