Con Risoluzione 10 ottobre 2008, n. 379, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’indennità percepita dal proprietario di un fondo rustico, acquistato da meno di cinque anni, per la costituzione del diritto di servitù di passaggio, è imponibile ai fini IRPEF e costituisce una plusvalenza tassabile ai sensi dell’art. 67, lett. b), TUIR.
Secondo l’Amministrazione finanziaria, infatti, la costituzione o il trasferimento di diritti reali di godimento, sono assimilati, ai fini delle imposte sui redditi, alle cessioni a titolo oneroso.
Fonte: www.seac.it
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