Nella Legge Finanziaria per il 2005 (n. 311/2004), pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 192 alla Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 2004, è contenuta una nuova fattispecie di reato tributario, consistente nel mancato versamento delle ritenute certificate.
Il comma 414 della Finanziaria introduce l’art. 10-bis al D.Lgs. n. 74/2000, prevedendo che l’omesso versamento di ritenute risultanti dalle certificazioni consegnate ai sostituiti, per un ammontare superiore a 50 mila euro, riscontrato al termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale dei sostituti d’imposta, è punito con la reclusione da 6 mesi a 2 anni.
La sanzione trova applicazione anche per i versamenti omessi nel corso del 2004, tuttavia il comportamento lesivo per gli interessi dell’Erario non viene preso in considerazione a monte, nel momento della sua esecuzione, ma alla fine del periodo (termine per la presentazione della dichiarazione annuale) entro il quale il sostituto d’imposta può ravvedersi.
Fonte: www.seac.it