Con Risoluzione 18 agosto 2009, n. 228, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’omessa indicazione nel quadro RQ del mod. UNICO 2008 PF dell’estromissione dell’immobile strumentale dell’imprenditore individuale (art. 1, comma 37, Legge n. 244/2007), per la quale sia stato effettuato il versamento dell’imposta sostitutiva nei termini, può essere sanata mediante presentazione di una dichiarazione integrativa entro il termine di presentazione della dichiarazione del mod. UNICO 2009 PF, ossia entro il 30 settembre 2009.
Diversamente, nell’ipotesi di omesso versamento, anche parziale, dell’imposta sostitutiva, la volontà di avvalersi dell’estromissione doveva risultare dalla dichiarazione originaria, eventualmente regolarizzata entro 90 giorni dalla scadenza del termine di presentazione (ossia entro il 29/12/2008).
Fonte: www.seac.it
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