Con Risoluzione 8 maggio 2008, n. 188, l’Agenzia delle Entrate, in risposta ad un interpello in merito all’interpretazione dell’articolo 1, comma 37, Legge n. 244/2007, ha precisato che l’estromissione dal patrimonio dell’impresa di un immobile detenuto in forza di un contratto di locazione finanziaria non può beneficiare della relativa disciplina agevolata in quanto non risulta soddisfatto il requisito della proprietà o di altro diritto reale del bene alla data del 30 novembre 2007.
L’Amministrazione finanziaria ha infatti precisato che per beneficiare del regime in esame è essenziale che i beni immobili, oggetto di estromissione dal patrimonio dell’impresa, siano qualificabili come strumentali e siano posseduti dall’imprenditore e non semplicemente detenuti come risulta nel caso del contratto di leasing.
Fonte: www.seac.it
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