Con Sentenza 9 settembre 2008, n. 23068, la Corte di Cassazione si è pronunciata ancora una volta riguardo all’assoggettamento IRAP dei piccoli professionisti, affermando che anche il medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, in assenza di un’autonoma organizzazione, non è soggetto all’imposta in esame.
Secondo i giudici, l’esistenza dell’autonoma organizzazione, presupposto per l’assoggettamento all’imposizione degli esercenti arti e professioni, “non deve essere intesa come auto organizzazione creata e gestita dal professionista senza vincoli di subordinazione, ma come esistenza di un apparato esterno al medico distinto da lui, frutto dell’organizzazione di beni strumentali e di lavoro altrui“.
In sostanza, il pagamento dell’imposta è dovuto quando il contribuente risulta responsabile dell’organizzazione, mentre è da escludersi qualora figuri inserito in strutture organizzative riferibili a responsabilità ed interessi altrui.
Fonte: www.seac.it
Maggiori informazioni e approfondimenti sistematici ed esaurienti inviati direttamente alla vostra mail, acquista la circolare informativa fiscale