Con Risoluzione 14 febbraio 2007, n. 24, l’Agenzia delle Entrate, confermando quanto già precisato con Circolare n. 6/2002, ribadisce che la presentazione di una dichiarazione integrativa a favore del contribuente (dalla quale emerga quindi un maggior credito o un minor debito) non può avvenire oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo.
Ciò, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 2, comma 8-bis, D.P.R. n. 322/1998: decorso tale termine, non è più possibile per il contribuente presentare dichiarazioni integrative a suo favore.
Viene inoltre esclusa senza aver prima presentato la dichiarazione integrativa la possibilità di presentare direttamente un’istanza di rimborso nei termini previsti dall’art. 38, D.P.R. n. 602/1973: tale possibilità, come affermato dalla Corte di Cassazione con Sentenza n. 17394/2002, risulta esperibile solo prima del 1º gennaio 2002, data di entrata in vigore del citato comma 8-bis.
Fonte: www.seac.it
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