Con Decreto 3 marzo 2008, il Ministero dell’Economia ha dato attuazione all’articolo 1, comma 48, Finanziaria 2008, recante l’opzione per l’applicazione di un’imposta sostitutiva (del 12%, 14% e 16%) sulle eccedenze dedotte extracontabilmente ai sensi dell’articolo 109. comma 4, lettera b), del TUIR in vigore fino al periodo di imposta in corso al 31/12/2007. In particolare, il Decreto stabilisce che:
- l’opzione per la disciplina dell’imposta sostitutiva si esercita mediante il versamento della prima delle tre rate obbligatorie;
- la classe omogenea di deduzione extracontabili è costituita da ciascun rigo del quadro EC;
- il riallinemanto dei valori fiscali ai maggiori valori civili produce effetti a partire dall’inizio del periodo di imposta nel corso del quale è effettuata l’opzione per la disciplina. Dalla medesima data opera l’eliminazione del corrispondente vincolo di disponibilità che grava sulle riserve in sospensione di imposta.
Fonte: www.seac.it
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