NULL
Novità Irpef - Ires
6 Ottobre 2008

Doppio regime di decorrenza dei termini per l’istanza di rimborso: Corte di Cassazione

Scarica il pdf

Con Sentenza 9 settembre 2008, n. 23074, la Corte di Cassazione, nell’accogliere il ricorso dell’Amministrazione finanziaria, ha disposto che l’istanza di rimborso di imposte versate in acconto può essere presentata al più tardi entro 48 mesi decorrenti dal giorno del singolo versamento se lo stesso risulti non dovuto già al momento della sua effettuazione.

La Corte ha, pertanto riformato la sentenza della CTR Lazio, stabilendo che il termine decadenziale di 48 mesi, previsto dall’articolo 38, DPR n. 602/1973, decorre dal giorno del versamento:

  • del saldo, nel caso di eccedenza di importi corrisposti rispetto al tributo dovuto al momento del saldo o in una successiva determinazione in via definitiva;
  • dei singoli acconti, se questi non risultano dovuti fin dal momento della loro effettuazione.

 

Fonte:  www.seac.it

 

Maggiori informazioni e approfondimenti sistematici ed esaurienti inviati direttamente alla vostra mail, acquista la circolare informativa fiscale

 

Articoli correlati
26 Luglio 2024
Le indicazioni dell’agenzia delle entrate sul ravvedimento speciale

Per aderire all'istituto del ravvedimento speciale, è necessario effettuare il...

26 Luglio 2024
Flexible Benefit

I Flexible Benefit sono una serie di beni e servizi, che un’azienda può decidere...

26 Luglio 2024
Se l’investimento non è nuovo, nessun credito d’imposta 4.0

Una società non può beneficiare del credito d'imposta 4.0 (articolo 1, commi da 1051 a...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto