Con Circolare 23 aprile 2010, n. 21, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito a varie questioni interpretative relative ad alcune tipologie di detrazioni, deduzioni e crediti di imposta. In particolare, tra l’altro, è stato precisato che:
- non comporta più la decadenza dall’agevolazione 36% (con riferimento ai periodi di imposta dal 2003) il mancato invio della comunicazione di superamento dell’importo di 51.645,69 euro relativamente ai lavori eseguiti. Dal 2003, infatti, il limite massimo detraibile (48.000,00 euro) è inferiore a detto valore;
- per beneficiare della detrazione del 20% per mobili ed elettrodomestici (“bonus arredo”) non è richiesto che le spese relative al 36% siano state sostenute precedentemente; è invece richiesto che sia precedente la data di inizio lavori indicata nella comunicazione trasmessa al Centro operativo di Pescara;
- per fruire della detrazione del 55%, è necessario inviare un’apposita comunicazione all’ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori. La Circolare in esame chiarisce che eventuali errori o omissioni nella compilazione possono essere corretti inviando una nuova comunicazione, sostitutiva della precedente, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale può essere fruita la detrazione.
Fonte: www.seac.it
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