Con Risoluzione 14 luglio 2008, n. 299, l’Agenzia delle Entrate si è espressa in merito alla corretta interpretazione dell’agevolazione fiscale del 55% relativa agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti, di cui all’articolo 1, commi 344, 345, 346 e 347, Legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Secondo l’Agenzia, un impianto di “SOLAR COOLING“, cioè un impianto che permette di generare acqua fredda per la climatizzazione estiva utilizzando l’acqua calda prodotta da pannelli solari ma che può funzionare anche in inverno per l’integrazione al riscaldamento invernale, non può godere dell’agevolazione fiscale in relazione all’intervento complessivo realizzato.
In particolare, il contribuente potrà eventualmente fruire del beneficio (entro i limiti previsti dalla norma) soltanto in relazione alle spese direttamente ricollegabili all’installazione di pannelli solari utilizzati per la produzione di acqua calda ed aventi le caratteristiche individuate dal D.I. 19 febbraio 2007.
Fonte: www.seac.it
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