In risposta ad un quesito presentato dal CSN ANACI (associazione di amministratori condominiali) l’Agenzia delle Entrate, con parere n. 2010/8934 del 3 febbraio 2010 (pubblicato sul sito www.anaci.it), ha confermato l’applicabilità della detrazione fiscale del 36% per gli interventi di recupero edilizio eseguiti su tutte le parti comuni condominiali.
Nello specifico, l’Agenzia ha precisato che l’agevolazione trova applicazione non solo sulle parti comuni indicate al numero 1) del suddetto art. 1117 del codice civile (ad esempio tetti, scale, portoni, androni e cortili) ma anche su quelle indicate:
- al numero 2), che cita i locali per i servizi in comune (portineria, locale caldaia, etc.);
- al numero 3), che cita gli impianti (ascensori, tubature, impianto elettrico, etc.).
Fonte: www.seac.it
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