Con Risoluzione 7 luglio 2008, n. 283, l’Agenzia delle Entrate, in risposta ad un interpello in merito all’interpretazione dell’art. 1, comma 347, Legge Finanziaria 2007, ha fornito chiarimenti in merito alla spettanza della detrazione del 55%.
L’Amministrazione finanziaria ha infatti precisato che per beneficiare della detrazione è necessario che:
- le spese per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, aventi ad oggetto anche lo smontaggio e la dismissione del preesistente, siano strettamente connesse alla realizzazione dell’intervento che assicura il risparmio. Secondo l’Agenzia sarebbero da escludere dall’agevolazione le spese di rifacimento di tutti i pavimenti, quelle sostenute per la dismissione del vecchio pavimento e quelle per lo smaltimento dello stesso;
- il contribuente attesti che i lavori non sono ancora ultimati relativamente a quegli interventi in corso di realizzazione per i quali non è ancora in possesso della documentazione nel periodo di imposta in cui la spesa è sostenuta;
- i pagamenti rateali siano effettuati mediante bonifico bancario o postale, negli anni di vigenza della disposizione agevolativa (entro il 2010).
Infine, come anticipato con Seac Info 7 luglio 2007, l’Agenzia delle Entrate, con Risoluzione 7 luglio 2008, n. 282, ha confermato che per beneficiare della detrazione del 36% nel caso di posti auto e rimesse pertinenziali assegnati da cooperative edilizie, senza che sia stato registrato un preliminare di compravendita, è sufficiente la trascrizione, sul libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione del verbale di accettazione della domanda di assegnazione.
Fonte: www.seac.it
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