L’Agenzia delle Entrate, con Risoluzione 12 novembre 2007, n. 325, in risposta ad un quesito promosso dalla DRE dell’Umbria, ha affermato che per poter beneficiare della detrazione IRPEF del 36% è sufficiente una autocertificazione se la normativa edilizia locale prevede l’esonero dalla denuncia di inizio lavori (DIA).
Secondo l’Agenzia delle Entrate se la normativa locale non richiede particolari titoli abilitativi per la realizzazione dei lavori, non è necessario produrre nessuna certificazione.
In sede di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria, il contribuente può redigere una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con l’indicazione della data di inizio lavori e con l’attestazione che essi rientrano tra quelli agevolabili.
Fonte: www.seac.it
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