In risposta ad uno specifico quesito posto dalla Lega nazionale delle Cooperative, l’Agenzia delle Entrate, in data 25 giugno 2008, ha fornito chiarimenti in merito alla spettanza della detrazione del 36% nel caso di posti auto e rimesse pertinenziali assegnati da cooperative edilizie, senza tuttavia che sia stato registrato un preliminare di compravendita.
Secondo l’Agenzia, per beneficiare della detrazione è sufficiente la trascrizione, sul libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione del verbale di accettazione, della domanda di assegnazione.
Con tale risposta, l’Amministrazione finanziaria ha “ammorbidito” la posizione precedentemente fornita in merito, tra l’altro con Circolare n. 95/2000.
Fonte: www.seac.it
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