Con risposta 29 aprile 2009, la Direzione Regionale delle Entrate di Bologna ha chiarito che il costo sostenuto per l’acquisto di una parrucca a seguito di cure chemioterapiche è detraibile ai fini IRPEF.
L’elenco delle protesi sanitarie detraibili di cui all’art. 15, comma 1, lett. c), TUIR, infatti, pur non contemplando espressamente l’ausilio sopra richiamato, non è da ritenersi tassativo, a fronte della generica indicazione utilizzata dal legislatore.
In particolare, il contribuente, per beneficiare dell’agevolazione fiscale, dovrà dimostrare – mediante certificazione medica – che l’utilizzo della parrucca è teso ad evitare conseguenze rilevanti per lo stato psicologico e per l’immagine della persona.
Fonte: www.seac.it
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