Con Circolare 22 luglio 2009, n. 39, l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti in merito al principio di inerenza da seguire ai fini della corretta imputazione dei componenti negativi e positivi di reddito ai fini della determinazione della base imponibile IRAP.
L’Amministrazione finanziaria, a parziale rettifica delle precisazioni fornite con la precedente Circolare n. 36/2009, ha chiarito che le voci di costo imputate correttamente a conto economico in applicazione dei principi civilistici sono connotati dal requisito d’inerenza al valore della produzione IRAP.
Laddove vi fossero dubbi sull’inerenza di alcuni componenti, l’Agenzia individua, quale “area di sicurezza” per il contribuente, quella determinata applicando le regole del TUIR, le quali però “non hanno valore di presunzioni e non possono essere utilizzate dagli Uffici per contestare l’inerenza dei costi dedotti“.
Fonte: www.seac.it
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