Con Risoluzione 20 maggio 2008, n. 206, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla corretta determinazione del reddito minimo IRAP per le società non operative disciplinato dall’art. 30, comma 3-bis, Legge n. 724/1994.
Secondo l’Amministrazione finanziaria, le società di comodo devono dichiarare un reddito minimo ai fini IRAP almeno pari al reddito minimo determinato ai fini IRES, aumentato delle retribuzioni dei dipendenti, dei compensi corrisposti ai collaboratori coordinati e continuativi, di quelli per le prestazioni di lavoro autonomo occasionale e dagli interessi passivi. Tale metodo di determinazione “derivata” del reddito minimo IRAP è svincolato da quello ordinario analitico e, pertanto, non possono essere neutralizzate eventuali componenti attive irrilevanti per la disciplina ordinaria (proventi da partecipazione).
Per abbassare l’importo del reddito minimo IRAP, comunque, resta ferma la possibilità di beneficiare delle deduzioni ammesse dalla disciplina IRAP, comprese quelle del c.d. cuneo fiscale per i lavoratori assunti a tempo indeterminato.
Fonte: www.seac.it
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