NULL
Novità Irpef - Ires
26 Maggio 2008

Determinazione del reddito minimo IRAP per le società di comodo: Risoluzione delle Entrate

Scarica il pdf

Con Risoluzione 20 maggio 2008, n. 206, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla corretta determinazione del reddito minimo IRAP per le società non operative disciplinato dall’art. 30, comma 3-bis, Legge n. 724/1994.

Secondo l’Amministrazione finanziaria, le società di comodo devono dichiarare un reddito minimo ai fini IRAP almeno pari al reddito minimo determinato ai fini IRES, aumentato delle retribuzioni dei dipendenti, dei compensi corrisposti ai collaboratori coordinati e continuativi, di quelli per le prestazioni di lavoro autonomo occasionale e dagli interessi passivi. Tale metodo di determinazione “derivata” del reddito minimo IRAP è svincolato da quello ordinario analitico e, pertanto, non possono essere neutralizzate eventuali componenti attive irrilevanti per la disciplina ordinaria (proventi da partecipazione).

Per abbassare l’importo del reddito minimo IRAP, comunque, resta ferma la possibilità di beneficiare delle deduzioni ammesse dalla disciplina IRAP, comprese quelle del c.d. cuneo fiscale per i lavoratori assunti a tempo indeterminato.

     

    Fonte:  www.seac.it

     

    Maggiori informazioni e approfondimenti sistematici ed esaurienti inviati direttamente alla vostra mail, acquista la circolare informativa fiscale

     

    Articoli correlati
    1 Agosto 2025
    Riaddebito spese comuni tra avvocati: quando si applica l’IVA

    Il 14 luglio 2025, l’Agenzia delle Entrate ha fornito un importante chiarimento in...

    1 Agosto 2025
    Operazioni con San Marino

    Le operazioni, ovvero acquisti e vendite, con San Marino, Paese extracomunitario,...

    1 Agosto 2025
    Riparazioni di protesi acustiche: IVA al 22%

    Questa precisazione è stata fornita a seguito di un quesito posto da un’associazione...

    Affidati ad un professionista
    Richiedi una consulenza con un nostro esperto