Con Risoluzione 3 aprile 2009, n. 94, l’Agenzia delle Entrate si è pronunciata in merito al riconoscimento in favore degli Istituti autonomi per le case popolari (Iacp) delle deduzioni del cuneo fiscale ai fini IRAP.
Secondo l’Amministrazione finanziaria, tali istituti si qualificano ai fini IRES come enti pubblici commerciali e, pertanto, sono compresi ai fini IRAP tra gli enti economici e non tra le pubbliche amministrazioni per le quali l’agevolazione fiscale in esame non spetta.
L’Agenzia ricorda che qualora tali enti non abbiano fruito delle deduzioni nel primo periodo d’imposta di applicazione delle stesse (cioè periodo d’imposta in corso al 1º febbraio 2007), potranno recuperare le maggiori imposte versate tramite la presentazione di una dichiarazione integrativa o tramite istanza di rimborso.
Fonte: www.seac.it
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