Con Risoluzione 17 maggio 2007, n. 104 l’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in merito alla corretta applicazione dell’articolo 109, comma 2, TUIR nel caso di acquisto di attrezzatura per effettuare una connessione internet (personal computer, modem, router ADSL).
In particolare l’Amministrazione finanziaria ha precisato che rientrano nell’ambito applicativo della norma in esame (articolo 109, comma 2, TUIR) le spese sostenute per l’acquisto del modem ovvero del router ADSL (ed eventualmente per l’acquisto del software specifico), mentre i costi relativi al personal computer vanno dedotti secondo i criteri generali che sovrintendono alla formazione del reddito d’impresa o professionale.
Fonte: www.seac.it
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