Con Risoluzione 11 giugno 2009, n. 153, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, in caso di mantenimento al coniuge divorziato, il relativo costo non è deducibile se corrisposto in unica soluzione, anche se con versamento frazionato in un numero definito di rate.
Specularmente, qualora il mantenimento sia corrisposto in unica soluzione, al soggetto percipiente non è applicabile nessuna tassazione, differentemente invece da quanto previsto per la corresponsione periodica degli importi dovuti.
Fonte: www.seac.it
Maggiori informazioni e approfondimenti sistematici ed esaurienti inviati direttamente alla vostra mail, acquisti la circolare informativa fiscale