Con Risoluzione 5 luglio 2007, n. 157, l’Agenzia delle Entrate si è espressa in merito alla deducibilità del diritto di superficie alla luce delle novità introdotte dal D.L. n. 223/2006 che ha disposto che ai fini del calcolo delle quote di ammortamento deducibili, il costo dei fabbricati deve essere assunto al netto delle aree sulle quali insistono.
Secondo l’Agenzia il diritto di superficie è fiscalmente indeducibile qualora esso abbia durata illimitata, in quanto tale circostanza sarebbe equivalente all’acquisto in proprietà del terreno, il cui costo, pertanto, deve essere scorporato dal fabbricato. In caso di diritto di superficie con durata determinata, invece, la sua deducibilità dipende, in generale, da come viene contabilizzato. In particolare se esso è iscritto:
- come costo di esercizio (costo per godimento di beni di terzi) esso sarà interamente deducibile nell’esercizio in cui viene sostenuto;
- tra le immobilizzazioni immateriali, è deducibile secondo la durata del diritto prevista dal contratto (o dalla legge);
- tra le immobilizzazioni materiali, l’ammortamento segue quello del fabbricato, indipendentemente dalla durata del diritto.
Fonte: www.seac.it
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