Con Circolare 3 novembre 2009, n. 46, l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti in materia di deducibilità dei costi black list alla luce delle modifiche apportate al regime sanzionatorio dalla Legge finanziaria 2007.
Riguardo alla violazione per omessa separata indicazione di tali costi in dichiarazione, l’Agenzia ha chiarito che nel caso in cui la dichiarazione integrativa sia presentata prima della conoscenza formale dell’avvio dei controlli, si applica la sanzione fissa (da euro 258 a euro 2.065).
Diversamente, nel caso di mancata presentazione della dichiarazione integrativa o presentazione in data successiva all’attività di controllo, trova applicazione la nuova sanzione proporzionale (10% dell’importo totale delle spese e componenti negativi non indicati in UNICO, con un minimo di euro 500 e un massimo di euro 50 mila).
Fonte: www.seac.it
Maggiori informazioni e approfondimenti sistematici ed esaurienti inviati direttamente alla vostra mail, acquisti la circolare informativa fiscale