Con Ordinanza 30 novembre 2009, n. 25141, la sezione tributaria della Corte di Cassazione ha disposto che in presenza di operazioni soggettivamente inesistenti, i relativi costi risultano deducibili dal reddito di impresa solamente se il contribuente riesce a documentarli con certezza e nel loro esatto ammontare.
Secondo i giudici, infatti, l’inesistenza delle suddette operazioni fa venir meno l’attendibilità delle scritture contabili; di conseguenza, l’acquisto della merce deve risultare da elementi certi e precisi a prescindere dalla presenza del requisito di inerenza.
Fonte: www.seac.it
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