Con Risoluzione 4 aprile 2008, n. 132, l’Agenzia delle Entrate si è espressa in materia di deducibilità ai fini IRAP dei compensi erogati a favore di soci amministratori di società aventi contratto di collaborazione coordinata e continuativa.
In particolare, ha precisato che l’assimilazione ai redditi di lavoro dipendente dei compensi corrisposti ad amministratori, sindaci e revisori, prevista dall’articolo 50, comma 1, lettera c-bis, TUIR, concerne le modalità di determinazione del reddito del collaboratore ai fini delle imposte dirette ma non configura una generale equiparazione dei rapporti di co.co.co. ai rapporti di lavoro dipendente.
Di conseguenza, secondo l’Agenzia, i costi sostenuti per gli amministratori in rapporti di collaborazione non rientrano tra i soggetti con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato che danno diritto all’agevolazione IRAP del cuneo fiscale. I compensi in esame, pertanto, non possono essere portati in deduzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive.
Fonte: www.seac.it
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