Con Circolare 26 marzo 2009, n. 14 l’Assonime ha fornito importanti chiarimenti riguardo al regime di deducibilità parziale dell’IRAP (10%) dal reddito imponibile IRES/IRPEF previsto dal D.L. n. 185/2008.
Secondo l’interpretazione fornita dall’associazione, si segue il criterio di cassa per cui la deduzione dell’IRAP (riferita a interessi passivi e spese per il personale) dal reddito imponibile si calcola nella misura forfetaria del 10% dell’imposta pagata nell’anno di riferimento (cioè per quest’anno relativa al 2008).
Inoltre, qualora in sede di dichiarazione dei redditi l’acconto IRAP già versato nel 2008 dovesse risultare di importo superiore all’IRAP effettivamente dovuta, la deduzione del 10% si calcolerà su tale minore importo.
Fonte: www.seac.it
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