Con Risoluzione 16 maggio 2008, n. 196, l’Agenzia delle Entrate, in risposta ad un’istanza d’interpello, si è espressa in merito al trattamento fiscale da riservare ai cespiti concessi in comodato gratuito a terzi.
Secondo l’Amministrazione finanziaria, il comodante può dedurre il costo del bene mediante la procedura dell’ammortamento negli esercizi di competenza, nel momento in cui vengono rispettati i requisiti di inerenza del costo (art. 109, comma 5, TUIR) e la strumentalità del bene (art. 102, comma 1, TUIR) all’attività d’impresa esercitata dal comodante stesso.
Inoltre, viene precisato che nel periodo d’imposta in cui dovesse risolversi il contratto di comodato, la quota di ammortamento deducibile nel periodo deve essere ragguagliata ai giorni che decorrono tra l’inizio del periodo d’imposta e la data di risoluzione del contratto.
Fonte: www.seac.it
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