Con Risoluzione 22 aprile 2009, n. 106, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti sul trattamento fiscale da utilizzare per le indennità erogate a titolo di risarcimento del danno derivante da perdita d’immagine.
L’Amministrazione Finanziaria ha stabilito quanto segue:
- il percettore è tenuto a dimostrare la natura di “danno emergente” (perdita economica del patrimonio) del risarcimento per ottenere l’irrilevanza fiscale;
- il risarcimento avente natura di “lucro cessante” (mancati guadagni) va assoggettato a imposizione.
Fonte: www.seac.it
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