L’art. 14, comma 2, D.L. n. 35/2005 prevede la possibilità per i soggetti passivi IRES di dedurre le liberalità in denaro o in natura erogate in favore di Onlus e Aps (associazioni di promozione sociale) nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato, ma comunque in misura non superiore a euro 70.000,00.
Tale agevolazione va ad affiancarsi, senza tuttavia possibilità di cumulo, a quella di cui all’art. 100, comma 2, TUIR, che prevede la deducibilità delle erogazioni liberali a favore dei medesimi soggetti nei limiti del 2% del reddito d’impresa dichiarato.
Per scegliere quale dei due regimi risulta più conveniente occorre pertanto considerare il reddito dichiarato.
Fonte: www.seac.it