Con Risoluzione 3 aprile 2008, n. 129, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che è ancora possibile adottare il criterio della commessa completata per i lavori in corso di esecuzione aventi durata ultrannuale iniziati prima del 2007 e non ancora conclusi (ai sensi dell’abrogato comma 5, art. 93, TUIR), a condizione che ci siano contemporaneamente:
- la contabilizzazione in bilancio delle opere, delle forniture e dei servizi ultrannuali con il metodo del costo;
- l’autorizzazione, rilasciata dall’Agenzia delle Entrate, per l’applicazione del metodo del costo anche ai fini della determinazione del reddito imponibile;
- l’adozione del metodo contabile del costo per tutte le opere, forniture e servizi ultrannuali.
Come espressamente disposto nella Risoluzione, l’abrogazione dell’articolo 93, comma 5, TUIR, operato dalla Finanziaria 2007, ha infatti effetto sulle opere, forniture e servizi di durata ultrannuale la cui esecuzione ha inizio a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006. Nel rispetto delle condizioni sopra elencate, per le “vecchie” commesse il contribuente potrà quindi continuare ad adottare il criterio della commessa completata.
Fonte: www.seac.it
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