Con Risoluzione 3 luglio 2008, n. 277, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito al credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero.
L’Amministrazione finanziaria, ha precisato che le imposte pagate dall’impresa italiana all’estero possono configurarsi come credito d’imposta soltanto qualora l’impresa svolga la propria attività nel territorio straniero:
- per mezzo di una stabile organizzazione, intesa come una sede fissa di affari in cui l’impresa esercita in tutto o in parte la sua attività;
- per un periodo superiore a dodici mesi.
Diversamente, la società deve chiedere il rimborso alle autorità estere di quanto indebitamente pagato, senza poter indicare nel quadro CE (credito d’imposta per redditi prodotti all’estero) l’ammontare delle imposte versate.
Fonte: www.seac.it
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