NULL
Novità Irpef - Ires
14 Maggio 2010

Crediti di imposta per aree svantaggiate: Risoluzione delle Entrate

Scarica il pdf

Con Risoluzione 13 maggio 2010, n. 34, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito che, coerentemente a quanto disposto dall’art. 2, D.L. n. 97/2008, il credito di imposta per investimenti nelle aree svantaggiate derivante da progetti avviati prima del 3 agosto 2008, va indicato a partire dalla dichiarazione dei redditi da presentare nell’anno dal quale ne decorre la fruibilità, come risultante dal nulla osta di concessione del credito.

L’Agenzia afferma inoltre che deve considerarsi superato l’orientamento espresso nella Risoluzione n. 75/2009, secondo il quale il credito in oggetto andava indicato “nelle dichiarazioni dei redditi relative ai singoli periodi d’imposta in cui lo stesso matura.

 

Fonte:  www.seac.it

 

Maggiori informazioni e approfondimenti sistematici ed esaurienti inviati direttamente alla vostra mail, acquisti la circolare informativa fiscale

Articoli correlati
11 Ottobre 2024
Proroga del regime “impatriati” anche per chi ha usufruito del regime “neo residenti”

Un cittadino italiano, che ha lavorato negli Stati Uniti per 10 anni e che nel 2019 è...

11 Ottobre 2024
Codice tributo per il tax credit sul gasolio per l’autotrasporto

Emanato un nuovo codice tributo per le imprese di autotrasporto che beneficiano della...

11 Ottobre 2024
Istituito il codice tributo per gli investimenti nella Zes unica

Il 22 luglio 2024 è stato istituito il codice tributo “7034”, utilizzabile per il...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto