Con Risoluzione 13 maggio 2010, n. 34, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito che, coerentemente a quanto disposto dall’art. 2, D.L. n. 97/2008, il credito di imposta per investimenti nelle aree svantaggiate derivante da progetti avviati prima del 3 agosto 2008, va indicato a partire dalla dichiarazione dei redditi da presentare nell’anno dal quale ne decorre la fruibilità, come risultante dal nulla osta di concessione del credito.
L’Agenzia afferma inoltre che deve considerarsi superato l’orientamento espresso nella Risoluzione n. 75/2009, secondo il quale il credito in oggetto andava indicato “nelle dichiarazioni dei redditi relative ai singoli periodi d’imposta in cui lo stesso matura“.
Fonte: www.seac.it
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