NULL
Novità Irpef - Ires
14 Maggio 2010

Crediti di imposta per aree svantaggiate: Risoluzione delle Entrate

Scarica il pdf

Con Risoluzione 13 maggio 2010, n. 34, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito che, coerentemente a quanto disposto dall’art. 2, D.L. n. 97/2008, il credito di imposta per investimenti nelle aree svantaggiate derivante da progetti avviati prima del 3 agosto 2008, va indicato a partire dalla dichiarazione dei redditi da presentare nell’anno dal quale ne decorre la fruibilità, come risultante dal nulla osta di concessione del credito.

L’Agenzia afferma inoltre che deve considerarsi superato l’orientamento espresso nella Risoluzione n. 75/2009, secondo il quale il credito in oggetto andava indicato “nelle dichiarazioni dei redditi relative ai singoli periodi d’imposta in cui lo stesso matura.

 

Fonte:  www.seac.it

 

Maggiori informazioni e approfondimenti sistematici ed esaurienti inviati direttamente alla vostra mail, acquisti la circolare informativa fiscale

Articoli correlati
9 Gennaio 2026
Concordato preventivo biennale: esclusione in assenza di Isa

...

9 Gennaio 2026
Si rafforza la cooperazione fiscale: recepita la Direttiva europea Dac 8

...

9 Gennaio 2026
Personal Trainer senza Partita IVA o con prestazione occasionale: può lavorare? Quali sono i vincoli?

...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto