NULL
Novità Irpef - Ires
14 Maggio 2010

Crediti di imposta per aree svantaggiate: Risoluzione delle Entrate

Scarica il pdf

Con Risoluzione 13 maggio 2010, n. 34, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito che, coerentemente a quanto disposto dall’art. 2, D.L. n. 97/2008, il credito di imposta per investimenti nelle aree svantaggiate derivante da progetti avviati prima del 3 agosto 2008, va indicato a partire dalla dichiarazione dei redditi da presentare nell’anno dal quale ne decorre la fruibilità, come risultante dal nulla osta di concessione del credito.

L’Agenzia afferma inoltre che deve considerarsi superato l’orientamento espresso nella Risoluzione n. 75/2009, secondo il quale il credito in oggetto andava indicato “nelle dichiarazioni dei redditi relative ai singoli periodi d’imposta in cui lo stesso matura.

 

Fonte:  www.seac.it

 

Maggiori informazioni e approfondimenti sistematici ed esaurienti inviati direttamente alla vostra mail, acquisti la circolare informativa fiscale

Articoli correlati
21 Novembre 2025
Impairment Test: quando viene eseguito, definizione ed ambito di applicazione

Impairment Test: ecco una guida utile sulla definizione, ambito di applicazione e...

21 Novembre 2025
Contributo centri estivi: cos’è?

E’ un contributo al quale si accede attraverso la partecipazione ad un bando di...

21 Novembre 2025
Global Minimum Tax in Italia: definiti i nuovi adempimenti

Introduzione e contesto normativo Con la pubblicazione del decreto del Vice...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto