NULL
Novità Irpef - Ires
14 Maggio 2010

Crediti di imposta per aree svantaggiate: Risoluzione delle Entrate

Scarica il pdf

Con Risoluzione 13 maggio 2010, n. 34, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito che, coerentemente a quanto disposto dall’art. 2, D.L. n. 97/2008, il credito di imposta per investimenti nelle aree svantaggiate derivante da progetti avviati prima del 3 agosto 2008, va indicato a partire dalla dichiarazione dei redditi da presentare nell’anno dal quale ne decorre la fruibilità, come risultante dal nulla osta di concessione del credito.

L’Agenzia afferma inoltre che deve considerarsi superato l’orientamento espresso nella Risoluzione n. 75/2009, secondo il quale il credito in oggetto andava indicato “nelle dichiarazioni dei redditi relative ai singoli periodi d’imposta in cui lo stesso matura“.

 

Fonte:  www.seac.it

 

Maggiori informazioni e approfondimenti sistematici ed esaurienti inviati direttamente alla vostra mail, acquisti la circolare informativa fiscale

Articoli correlati
2 Ottobre 2026
Decreto carburanti di luglio 2026: la legge di conversione amplia le misure fiscali

La legge n. 166 del 25 settembre 2026, di conversione del Dl n. 133 del 27 luglio 2026,...

2 Ottobre 2026
Partite IVA e concordato preventivo 2026/2027: in arrivo la pagella a colori!

Concordato preventivo 2026/2027 per le Partite IVA: scopri come funziona la pagella a...

2 Ottobre 2026
Pensione INPS a residente in Cina: tassazione esclusiva in Italia

La pensione erogata dall’INPS a un contribuente fiscalmente residente in Cina può...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto