La Commissione Tributaria Regionale del Lazio con Sentenza n. 192/36/06 ha stabilito che sono deducibili dal reddito i contributi previdenziali relativi al riscatto della laurea anche se antecedenti all’entrata in vigore dell’art. 13, D.Lgs. n. 47/2000, che ha esteso la deduzione anche per le contribuzioni facoltative.
La Commissione Regionale ha, infatti, riconosciuto, per tali contributi, la caratteristica di obbligatori in quanto versati in conformità ad una disposizione di legge e per tale motivo rientrano tra gli oneri deducibili di cui all’art. 10, comma 1, lettera e), TUIR.
Fonte: www.seac.it
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