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Novità Irpef - Ires
6 Dicembre 2010

Contribuenti minimi fuoriusciti dal regime: trattamento fiscale dei costi sostenuti per l’acquisto di immobili strumentali

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Con la Risoluzione n. 123 del 30 novembre 2010, l’Agenzia delle Entrate si è occupata della questione del trattamento fiscale dei costi di acquisto di beni immobili strumentali sostenuti dai contribuenti minimi che poi fuoriescono dal relativo regime.

In particolare, la situazione posta all’attenzione dell’Agenzia riguarda una psichiatra che per il periodo d’imposta 2008 è rientrata nel regime fiscale previsto per i contribuenti minimi, mentre nel 2009 ha acquistato un immobile da adibire ad ufficio per un prezzo complessivo di 138.451,18 euro (in parte pagato con disponibilità liquide ed in parte pagato mediante un mutuo), così superando la soglia dei 15.000,00 euro prevista, per gli acquisti di beni strumentali, per poter beneficiare del regime dei contribuenti minimi.

L’Agenzia, nella Risoluzione, evidenzia come la normativa relativa al regime dei contribuenti minimi preveda, in deroga alle disposizioni del TUIR per la determinazione dei redditi d’impresa e di lavoro autonomo, delle regole specifiche. In particolare, l’imputazione delle spese, dei ricavi e dei compensi al periodo d’imposta deve essere effettuata sulla base del principio di cassa, cioè nel momento nel quale le somme sono pagate o incassate.  

Il costo d’acquisto dell’immobile è deducibile interamente, pertanto, nell’esercizio nel quale è stato sostenuto (esercizio nel quale è avvenuto il pagamento). Con conseguente presenza di una significativa perdita fiscale per il periodo d’imposta 2009.

La Legge n. 244 del 2007 prevede che le perdite fiscali generatesi nel corso dell’applicazione del regime dei minimi siano computate in diminuzione del reddito conseguito nell’esercizio d’impresa, arte o professione nei periodi d’imposta successivi, ma non oltre il quinto. L’Agenzia delle Entrate ha ritenuto che queste regole valgano anche per le perdite fiscali maturate nel corso del periodo di applicazione del regime dei minimi nell’ipotesi nella quale operi la fuoriuscita dal regime medesimo.

E’ stato, però, precisato che il lavoratore autonomo con regime dei minimi, così come il professionista in regime di contabilità ordinaria o semplificata, a partire dal 1º gennaio 2010, non può più dedurre per cassa il costo di acquisto di un immobile strumentale. Inoltre, la scelta del contribuente di far rientrare l’immobile tra i beni relativi all’attività professionale comporta, in caso di successiva fuoriuscita del bene medesimo dalla sfera professionale, che l’intero corrispettivo o l’intero valore normale del bene concorrerà alla formazione del reddito di lavoro autonomo.

 

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