Con Risoluzione 10 aprile 2008, n. 145, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla disciplina fiscale applicabile al contratto di associazione in partecipazione in caso di apporto di capitale e lavoro.
Secondo l’Amministrazione finanziaria, il contratto di associazione in partecipazione nel quale l’associato oltre alla propria opera, apporta anche conferimenti in denaro, si configura come associazione di tipo misto, anche nell’ipotesi in cui tali somme siano state versate a titolo di garanzia.
Ciò significa che la remunerazione percepita dall’associato rappresenta per quest’ultimo reddito assimilato ai dividendi (tassato al 40% o con ritenuta secca del 12,50%), e per l’associante un costo indeducibile. E’ precisato, infatti, che solo in caso di apporto di opere o servizi dell’associato, la sua remunerazione è qualificabile come reddito da lavoro autonomo ed è costo deducibile dal redddito dell’associante.
Fonte: www.seac.it
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