Con Risoluzione 12 marzo 2007, n. 44, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che in caso di operazione straordinaria che coinvolge la società consolidante (in particolare, una fusione per incorporazione con società non inclusa nel consolidato originale) può comunque essere richiesta la continuazione del consolidato, secondo quanto previsto dall’art. 124, comma 5, TUIR, purché siano rispettati i requisiti previsti per il consolidato.
Tuttavia, non rivestendo più la società il ruolo di consolidante, ma di consolidata, è necessario procedere alla riassegnazione fra le società delle perdite fiscali residue, secondo i criteri manifestati in sede di comunicazione di opzione per il consolidato iniziale e le stesse, in quanto perdite pregresse, potranno essere utilizzate solo in capo alle società che le hanno generate.
Fonte: www.seac.it
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