L’Agenzia delle Entrate con Circolare 14 febbraio 2007, n. 9/E, assicura che i propri uffici non si opporranno alla compensazione delle spese di giudizio nel caso in cui il contribuente rinunci al ricorso.
Come noto, molti soggetti avevano richiesto il rimborso dell’IRAP versata in quanto ritenevano che essa fosse illegittima, perché contraria all’art. 33 della Direttiva del consiglio n. 77/388/CEE.
Successivamente, la Corte di giustizia europea, con Sentenza 3 ottobre 2006, n. 475/03, ha dato ragione all’Amministrazione italiana la quale ora intende chiudere le liti pendenti concedendo ai contribuenti, che si ritirano dal giudizio, la compensazione delle spese processuali, anche se, ai sensi dell’art. 44, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992, tali importi sarebbero a carico esclusivo di colui che rinuncia al processo.
Fonte: www.seac.it
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