Con Risoluzione 8 marzo 2007, n. 36, l’Agenzia delle Entrate si è espressa in ordine alle conseguenze fiscali che provoca la presenza di una società non operativa (di comodo) in un gruppo societario che ha optato per il consolidato.
Fornendo un’interpretazione penalizzante, l’Amministrazione finanziaria ha in particolare disposto che nel caso in cui il reddito della società di comodo, determinato in modo forfetario:
- sia superiore a quello determinato secondo le norme ordinarie del TUIR, la consolidata deve trasferire al gruppo il maggior valore e la consolidante non può effettuare su di esso alcuna rettifica in diminuzione;
- sia inferiore a quello determinato secondo le norme ordinarie del TUIR, la consolidata deve trasferire al gruppo questo secondo maggior valore e la consolidante può effettuare su di esso le rettifiche in diminuzione fino ad un importo pari all’eccedenza, ossia alla differenza tra i due redditi.
Fonte: www.seac.it
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