Con Risoluzione 18 ottobre 2007, n. 298, l’Agenzia delle Entrate si è espressa in materia di trattamento delle copie delle dichiarazioni, da parte dei CAF o dei professionisti abilitati alla trasmissione telematica.
In particolare, rispondendo ad un interpello esposto da un centro assistenza, l’Amministrazione ha chiarito che:
- sulla copia della dichiarazione conservata dal CAF o dal professionista non è necessaria la firma del contribuente;
- nel caso di conservazione delle copie delle dichiarazioni su supporto informatico, il C.A.F. deve conservare le stesse con cadenza almeno annuale, vale a dire entro un termine che si ritiene coincidente con la presentazione della propria dichiarazione (e non della dichiarazione degli assistiti);
- l’impronta dell’archivio informatico deve essere inviata entro il mese successivo al termine di presentazione della dichiarazione del CAF.
Fonte: www.seac.it
Per maggiori informazioni e approfondimenti sistematici ed esaurienti inviati direttamente alla vostra mail, acquista la circolare informativa fiscale