Con Risoluzione 23 aprile 2009, n. 110, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcune precisazioni in merito all’applicazione dell’istituto del “trust” nei casi di conferimento d’azienda.
Secondo l’Agenzia, la trasmissione a titolo gratuito di una partecipazione societaria di controllo in un trust, è esente dall’imposta di donazione qualora vengano rispettati i seguenti requisiti:
- la durata del trust non può essere inferiore a cinque anni;
- i beneficiari devono essere il coniuge o i discendenti del disponente;
- il trust non può essere discrezionale o revocabile (ad esempio, non possono essere modificati dal disponente o dal trustee i beneficiari finali dell’azienda o delle partecipazioni trasferite in trust);
- il trustee deve proseguire l’esercizio dell’attività d’impresa o mantenere la partecipazione di controllo della società per almeno cinque anni.
Fonte: www.seac.it
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