Con Risoluzione 18 agosto 2009, n. 227, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che nel caso di conferimento in una società di capitali di un ramo d’azienda da parte di una società di capitali agricola che non ha optato per il regime di determinazione del reddito ex art. 32, TUIR, si rende applicabile il regime di neutralità fiscale ex art. 176, TUIR.
Nell’ipotesi di successiva cessione delle partecipazioni ricevute a seguito del conferimento, la plusvalenza/minusvalenza realizzata, in presenza dei requisiti ex art. 87, TUIR (regime PEX), può usufruire dell’esenzione parziale (95%) dalla tassazione. A tal fine la conferitaria deve verificare la sussistenza dei requisiti della commercialità e della residenza fiscale in un Paese non black list oltre che in capo a sè stessa, anche in capo alla società conferente.
Fonte: www.seac.it
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