Con Circolare 19 marzo 2008, n. 23, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che il condono previsto dall’articolo 9-bis, Legge finanziaria 2003, relativo ad omessi o tardivi versamenti è valido soltanto qualora siano state pagate tutte le rate dovute per la definizione.
L’Agenzia ha sottolineato che il versamento della prima rata non è sufficiente per evitare la sanzione, pari al 30 per cento dell’intera somma dovuta originariamente.
La norma in esame non prevede, infatti, la validità del condono in caso di omesso o tardivo versamento di una o più rate successive alla prima; pertanto, le sanzioni del 30 per cento verranno applicate sull’intero debito originario e non soltanto sulle somme residue.
In conclusione, l’Agenzia invita le DRE e gli Uffici a proseguire nei contenziosi pendenti su tali questioni.
Fonte: www.seac.it
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