NULL
Novità Irpef - Ires
28 Marzo 2008

Condono art. 9-bis, Legge n. 289/2002: Circolare delle Entrate

Scarica il pdf

Con Circolare 19 marzo 2008, n. 23, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che il condono previsto dall’articolo 9-bis, Legge finanziaria 2003, relativo ad omessi o tardivi versamenti è valido soltanto qualora siano state pagate tutte le rate dovute per la definizione.

L’Agenzia ha sottolineato che il versamento della prima rata non è sufficiente per evitare la sanzione, pari al 30 per cento dell’intera somma dovuta originariamente.

La norma in esame non prevede, infatti, la validità del condono in caso di omesso o tardivo versamento di una o più rate successive alla prima; pertanto, le sanzioni del 30 per cento verranno applicate sull’intero debito originario e non soltanto sulle somme residue.

In conclusione, l’Agenzia invita le DRE e gli Uffici a proseguire nei contenziosi pendenti su tali questioni.

 

Fonte:  www.seac.it

 

Maggiori informazioni e approfondimenti sistematici ed esaurienti inviati direttamente alla vostra mail, acquista la circolare informativa fiscale

 

Articoli correlati
9 Aprile 2026
Nuove modalità per il pagamento dei tributi catastali e ipotecari

https://open.spotify.com/episode/4jVGYo9FwjXiN3YAoaBzdL?si=6vRXA5hgQD2dbYasSe5Bzw A...

9 Aprile 2026
Personale impiegato all’estero e deduzione IRAP: quadro generale

...

9 Aprile 2026
Compagine variabile aderente al CPB: quando il disallineamento diventa rilevante

...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto